La legge

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del DL 179/2012, chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese. In particolare la Sezione IX è dedicata ad una nuova tipologia di imprese: la start-up innovativa.

Cos'è?

La start up innovativa è una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

 

Perché è importante?

• Per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile.

• Per contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione.

• Per promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

Quali sono i vantaggi?

In favore della start-up innovativa sono previste una serie di esenzioni ai fini della costituzione ed iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa. Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative.

1. Abbattimento degli oneri per l'avvio d'impresa. La start-up, a differenza delle altre aziende, sarà esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

2. Disciplina in materia di lavoro applicabile alle start up che potranno assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start up solo con un contratto a tempo indeterminato.

3. La start up potrà remunerare i propri collaboratori con ‘stock option’, e i fornitori di servizi esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il ‘work for equity’. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start up.

4. Credito d'imposta. La start up godrà di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato.

5. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start up provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start up. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le start up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.

6. Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob con Regolamento emanato il 12 luglio 2013 (vedi allegato).

7. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le start up al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle start up.

8. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start up da parte dell'Agenzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle start up innovative con investitori potenziali per le fasi di ‘early stage capital’ e di capitale di espansione.

Per chi e quando?

Tutte le società di capitali in possesso dei requisiti entro il termine fissato dalla legge, possono diventare start up innovative e quindi essere iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Per diventare start up è necessario presentare al Registro delle Imprese l'apposita domanda allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Il termine di legge per il possesso dei requisiti è fissato:

• alla data di invio della domanda al Registro delle Imprese per le società costituite dopo il 19 dicembre 2012

• al 19 dicembre 2012 per le altre società

Non è previsto alcun termine temporale per il deposito della domanda.

I requisiti necessari

• Al momento della costituzione e nei 24 mesi successivi, la maggioranza delle quote o azioni del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci è detenuta da persone fisiche.

• È costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

• Ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia.

• A partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.

• Non distribuisce e non ha distribuito utili.

• Ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

• Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

• Deve possedere almeno uno di questi tre requisiti:

Requisito 1. Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa.

Requisito 2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.

Requisito 3.È titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Cosa si deve fare per creare una start-up innovativa?

La prima cosa da fare è verificare i requisiti per essere start up, eventualmente avvalendosi dell'aiuto di un professionista. Successivamente si deve:

1. Costituire una società di capitali;

2. Dichiarare l'inizio attività;

3. Richiedere l'iscrizione alla sezione speciale delle start up innovative del Registro delle Imprese.

Questi tre adempimenti, da effettuare esclusivamente in modalità telematica, possono essere inviati al Registro delle Imprese in momenti separati o contestualmente. Per costituire la società è necessario l'intervento di un notaio. Il notaio che redige l'atto costitutivo è tenuto anche al suo deposito al Registro delle Imprese. Gli adempimenti restanti possono essere effettuati dal legale rappresentante della società o da un professionista, una associazione di categoria o da altro soggetto delegato.